Art. 112
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[1]Art. 52, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attivita' di servizio alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910 n.867, percepiranno, dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: pensioni ordinarie) uguale alla differenza fra l'assegno vitalizio del Monte e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva