Art. 113
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[1]Art. 46. libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, e negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nei Regi educatori femminili ed i direttori degli educatori stessi, che rispettivamente e dopo il 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1595 e 1903 hanno cessato o cesserauno dall'insegnamento con 25 o piu' anni di servizio - o anche soltanto con 20 o piu' anni di servizio quando si tratti di insegnanti cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1926 in una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 47 del presente testo unico - avranno diritto alla liquidazione della pensione, ancorche' non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.
[3]In questo caso pero' dovranno assoggettarsi al pagamento del Contributo complessivo del 16 per cento per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva