Art. 114

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[1]Art. 59, libro III, parte I. testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

[2]Con regolamento speciale verranno fissate le norme per la ripartizione degli utili costituiti nel modo indicato all'art. 7 del presente testo unico. Gli utili saranno assegnati a beneficio degli insegnanti iscritti al Monte, quando il loro ammontare complessivo, secondo le valutazioni del bilancio tecnico quinquennale, raggiunga il settimo della riserva matematica corrispondente.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art114 · fonte su Normattiva