Art. 115

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[1]Art. 3, comma 3, parte prima e art. 13, comma 3, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]La valutazione del servizio militare di cui al precedente art. 44 ed il cumulo dei servizi di cui al precedente art. 83 del presente testo unico, sono consentiti agli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926, che ne abbiano fatto domanda entro il 30 giugno 1928.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art115 · fonte su Normattiva