Art. 117

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 19. Comma 2, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n.1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n.1094.

[2]Gli insegnanti, di cui al precedente art. 116, dovranno versare il contributo proprio e quello dell'ente per un periodo di tempo eguale a quello di cui e stato chiesto il riconoscimento, nella misura prescritta per gli insegnanti in servizio alla data di presentazione della domanda e con le modalita' di cui all'ultimo comma del precedente art. 44.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art117 · fonte su Normattiva