Art. 117
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[1]Art. 19. Comma 2, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n.1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n.1094.
[2]Gli insegnanti, di cui al precedente art. 116, dovranno versare il contributo proprio e quello dell'ente per un periodo di tempo eguale a quello di cui e stato chiesto il riconoscimento, nella misura prescritta per gli insegnanti in servizio alla data di presentazione della domanda e con le modalita' di cui all'ultimo comma del precedente art. 44.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva