Art. 118
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[1]Art. 19, comma 3, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Il Contributo dovuto ai sensi del precedente art. 117 sara' commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, goduti alla data della assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte pensioni immediatamente successiva al servizio riconosciuto.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva