Art. 119

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[1]Art. 19, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Gli insegnanti delle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola di cui all'art. 24 del presente testo unico possono ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al precedente art. 116. qualora si trovino in uno dei seguenti casi:

  • a)se, essendo in servizio al 1° gennaio 1927 in una delle istituzioni stesse, abbiano chiesto la iscrizione facoltativa al Monte-pensioni entro il 31 dicembre 1928;
  • b)se, non essendo in servizio al 1° gennaio 1927, abbiano chiesto l'iscrizione facoltativa al Monte-pensioni entro il termino di due anni dalla assunzione o riassunzione in servizio in una delle istituzione predette.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art119 · fonte su Normattiva