Art. 12

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[1]Art. 2, lett. e), e art. 61 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

[2]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti al Monte-pensioni all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

[3]Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, una assidua vigilanza presso i competenti uffici locali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore del Monte e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art12 · fonte su Normattiva