Art. 12
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[2]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti al Monte-pensioni all'accertamento dei servizi utili per la pensione.
[3]Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, una assidua vigilanza presso i competenti uffici locali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore del Monte e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva