Art. 120
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 21, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Gli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, dopo dieci anni compiuti e prima di venticinque anni di servizio utile, per ottenere l'indennita' debbono, a pena di decadenza, entro tre anni dal 25 settembre 1926, comprovare con visita medica fiscale collegiale di essere divenuti permanentemente inabili a riassumere il servizio in conseguenza d'infermita' preesistente alla cessazione.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva