Art. 121
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[1]Art. 21. comma 2, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Le vedove e gli orfani degli insegnanti di cui al precedente art. 120 hanno diritto all'indennita' qualora la morte dell'insegnante sia avvenuta entro un triennio dalla cessazione definitiva dal servizio e senza che sia stata comprovata l'inabilita' di cui all'articolo medesimo.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva