Art. 122
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[1]Art. 22, comma R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Monte-pensioni a favore degli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, e alle loro vedove ed orfani, eventualmente accresciute dell'aumento di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, verranno aumentate a decorrere dal 1° luglio 1926 del cento per cento sulle prime L. 2000, per le pensioni dirette, e sulle prime L. 1000, per le pensioni indirette.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva