Art. 123
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[1]Art. 22, comma 2, R. decreto-legge 13 agosto 1926, 11. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Salvo il disposto del successivo art. 125, per le pensioni comunque ripartite fra il Monte-pensioni e altri enti, gli aumenti di cui all'articolo precedente si applicano esclusivamente sulla quota a carico del Monte, con un minimo aumento di L. 100 per le pensioni dirette e di L. 600 per quelle indirette.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva