Art. 124
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[1]Art. 22, comma 3, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Gli aumenti di cui ai precedenti articoli 122 e 123 non possono essere assorbiti da supplementi o integrazioni concessi o da concedersi da altri enti, e saranno conferiti dall'Amministrazione del Monte-pensioni anche se l'iscritto sia cessato dal servizio alla dipendenza dello Stato.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva