Art. 125
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[1]Art. 23. R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Agli effetti dell'anno di pensione di cui al precedente art. 122, le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli dall'85 al 91 del presente testo unico, si considerano come interamente a carico del Monte-pensioni.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva