Art. 127
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[1]Art. 27 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Agli insegnanti dispensati dal servizio in applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, verra' liquidata l'indennita', qualora abbiano raggiunto un anno di servizio, o le pensione, qualora abbiano raggiunto 15 anni di servizio.
[3]L'indennita' o la pensione viene liquidata con le norme stabilite rispettivamente per i casi contemplati dalle lettere d) dei prevedenti articoli 46 e 47, in corrispondenza dell'eta' e degli anni di servizio utile, senza pero' il diritto al minimo stabilito dalla lettera e) del precedente art. 60 quando l'insegnante non abbia raggiunto 25 anni di servizio.
[4]Se la pensione risulta inferiore a L. 1200 l'insegnante ha facolta' di chiedere che gli sia conferito, in luogo della pensione, il capitale corrispondente, ridotto del valore capitale della ritenuta di cui all'art. 71 del presente testo unico.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva