Art. 129

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[1]Art. 3 R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113.

[2]A decorrere dal 9 settembre 1928 tutte le attribuzioni conferite col presente testo unico ai Regi Provveditorati agli studi, per le scuole elementari, per gli asili d'infanzia o scuole materne, e per le istituzioni integrative o sussidiarie della scuola del Governatorato di Roma, e per i rispettivi direttori ed insegnanti, sono devolute al Governatorato medesimo.

[3]Il Governatorato di Roma esercita tutte le funzioni e provvede a lutti i servizi che sono di competenza del Comune secondo la legislazione vigente.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art129 · fonte su Normattiva