Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 16, commi 1, 2, 3 e 4, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 34 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Ciascun Regio provveditorato tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della regione iscritto al Monte, sara' presa nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti di stipendio, le sospensioni, le riassunzioni in servizio, i licenziamenti od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

[3]Nel registro stesso sara' presa nota delle sentenze di condanna passate in giudicato, nonche' delle assegnazioni delle pensioni e delle indennita'.

[4]Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conserveranno in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

[5]Il registro generale degli insegnanti delle scuole all'estero e degli insegnanti delle scuole delle colonie, sara' tenuto rispettivamente dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero delle colonie.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art13 · fonte su Normattiva