Art. 13
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[2]Ciascun Regio provveditorato tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della regione iscritto al Monte, sara' presa nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti di stipendio, le sospensioni, le riassunzioni in servizio, i licenziamenti od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.
[3]Nel registro stesso sara' presa nota delle sentenze di condanna passate in giudicato, nonche' delle assegnazioni delle pensioni e delle indennita'.
[4]Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conserveranno in apposito fascicolo per ciascun insegnante.
[5]Il registro generale degli insegnanti delle scuole all'estero e degli insegnanti delle scuole delle colonie, sara' tenuto rispettivamente dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero delle colonie.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva