Art. 130

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 34 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1590, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094 e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661.

[2]Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie e per l'educazione nazionale saranno stabilite le norme per l'eventuale valutazione dei servizi non contemplati dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione al Monte-pensioni degli insegnanti elementari delle Regie scuole italiane all'estero o delle colonie, e dei benefici stabiliti agli effetti del trattamento di quiescenza dall'art. 6 del R. decreto legge 21 gennaio 1926, n. 177, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e dall'art. 33 del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art130 · fonte su Normattiva