Art. 130
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[2]Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie e per l'educazione nazionale saranno stabilite le norme per l'eventuale valutazione dei servizi non contemplati dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione al Monte-pensioni degli insegnanti elementari delle Regie scuole italiane all'estero o delle colonie, e dei benefici stabiliti agli effetti del trattamento di quiescenza dall'art. 6 del R. decreto legge 21 gennaio 1926, n. 177, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e dall'art. 33 del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva