Art. 131
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[2]Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale saranno stanziate:
[3]1° a partire dall'esercizio finanziario 1923 1924 e per la durata di 40 anni, la somma di 9 milioni, in uno speciale capitolo, a titolo di contributo straordinario dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per la integrazione delle riserve matematiche in dipendenza dell'applicazione dei R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,
[4]2° a partire dall'esercizio finanziario 1926 1927 e per la durata di 40 anni, in aggiunta alla spesa gia' autorizzata di cui al precedente n. 1, la somma di 20 milioni di lire a titolo di contributo straordinario dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per l'integrazione delle riserve matematiche in dipendenza dell'applicazione del Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva