Art. 132

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[1]Art. 33 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094, e art.3 R. decreto 12 settembre 1929, n 1661.

[2]I maestri in attivita' di servizio che, colle norme stabilite con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto col Ministro per le finanze, vengono distaccati temporaneamente presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e presso i Regi Provveditorati agli studi per i servizi ammnistrativi tecnici e contabili del Monte pensioni, durante il servizio presso il Monte-pensioni o presso i Regi provveditorati sono collocati fuori ruolo e soggetti alle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

[3]Tutti gli emolumenti di cui godevano nel rispettivo ruolo e gli aumenti ai quali avrebbero diritto, sullo pagati sul bilancio del Monte-pensioni, al quale fa carico altresi' il contributo che sarebbe dovuto dagli enti per la loro iscrizione al Monte, nonche' l'indennita' di servizio speciale determinata con decreto del Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art132 · fonte su Normattiva