Art. 14
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[1]Art. 16, comma 5, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Ogni insegnante iscritto al Monte-pensioni sara' munito, a cura della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, di un libretto o stato di servizio, nel quale l'interessato dovra' indicare tutte le notizie relative ai servizi didattici prestati.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva