Art. 15
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[1]Art. 1, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 10, R. decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1371, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 9, comma 1, e 10 R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126; art. 2, comma 1, R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259; art. 20 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094; art 63, 69 e 71 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e art. 3, R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661.
[2]Sono iscritti obbligatoriamente al Monte-pensioni:
- a)gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, mantenute dai Comuni e dallo Stato o da altri enti a loro sgravio, in servizio al 1° gennaio 1879 e quelli assunti posteriormente;
- b)dal 1° gennaio 1889 i direttori didattici senza insegnamento;
- c)dal 1° gennaio 1889 le insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni, e dal 1° gennaio 1909 le insegnanti degli asili infantili eretti in enti morali con rendita non inferiore a lire cinquemila;
- d)dal 27 gennaio 1890 gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, assunti in servizio fino alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867;
- e)dal 1° gennaio 1895 gli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;
- f)dal 1° gennaio 1903 i direttori dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;
- g)dal 17 ottobre 1921 gli insegnanti delle scuole elementari diurne non classificate gestite per delega dello Stato da enti di cultura;
- h)dal 17 febbraio 1924 i direttori, insegnanti ed assistenti delle scuole elementari per ciechi e sordomuti;
- i)dal 1° luglio 1924 i direttori didattici e gli insegnanti delle scuole elementari e gli insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali delle Provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui alla successiva lettera l), dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara e di Gorizia e dei territori delle Provincie di Belluno e del Friuli, gia' soggetti all'ex-impero austro-ungarico;
- l)dal 22 aprile 1925 i direttori didattici e gli insegnanti delle scuole elementari e degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali provenienti dalla cessata amministrazione di Fiume in servizio alla data predetta;
- m)gli insegnanti di nazionalita' italiana che prestino servizio di ruolo nelle scuole elementari all'estero pareggiate, dalla data di pareggiamento delle rispettive scuole disposto in base all'art. 1 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva