Art. 16
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[2]Sono iscritti facoltativamente al Monte-pensioni:
- a)dal 1° gennaio 1889 gli insegnanti degli asili d'infanzia eretti in enti morali, i quali non raggiungano la rendita di lire cinquemila;
- b)dal 1° gennaio 1927 gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado che prestino servizio nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola, gestite dai Comuni o dai Patronati scolastici istituiti a termine del titolo III della legge 4 giugno 1911, n. 487;
- c)dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della presentazione ai Regi provveditorati agli studi della domanda di iscrizione al Monte pensioni, gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 presso enti con regolamento speciale di pensione.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva