Art. 16

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[1]Art. 10, commi 3 e 4, libro III, parte I, testo unico, 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1, commmi 1, 2, 3 e art. 25, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Sono iscritti facoltativamente al Monte-pensioni:

  • a)dal 1° gennaio 1889 gli insegnanti degli asili d'infanzia eretti in enti morali, i quali non raggiungano la rendita di lire cinquemila;
  • b)dal 1° gennaio 1927 gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado che prestino servizio nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola, gestite dai Comuni o dai Patronati scolastici istituiti a termine del titolo III della legge 4 giugno 1911, n. 487;
  • c)dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della presentazione ai Regi provveditorati agli studi della domanda di iscrizione al Monte pensioni, gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 presso enti con regolamento speciale di pensione.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art16 · fonte su Normattiva