Art. 17

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[1]Art. 8, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 28 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094; art. unico R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19, e art. unico R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 91.

[2]I contributi annui dovuti dagli insegnanti in attivita' di servizio e dagli enti indicati nella lettera b) del precedente articolo 6 sono determinati nella misura complessiva di 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi, e cioe' di 8 centesimi a carico degli insegnanti, e di 8 centesimi a carico degli enti che sostengono la spesa degli stipendi stessi, in ragione della rispettiva quota di concorso.

[3]Agli effetti previsti dal comma precedente e da tutte le altre successive disposizioni del presente testo unico, gli stipendi e gli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione riferentisi al periodo dal 1° dicembre 1930 in poi saranno calcolati senza tener conto delle riduzioni di stipendi paghe ed assegni disposte dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art17 · fonte su Normattiva