Art. 18

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[1]Art. 8, comma 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 63, 69 e 71 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

[2]Per le scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dallo Stato e dai Comuni o da altri enti a loro sgravio, i contributi annui debbono essere liquidati nella misura di cui al precedente art. 17 sull'ammontare degli stipendi effettivi corrisposti ai direttori didattici, agli insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art18 · fonte su Normattiva