Art. 18
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[2]Per le scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dallo Stato e dai Comuni o da altri enti a loro sgravio, i contributi annui debbono essere liquidati nella misura di cui al precedente art. 17 sull'ammontare degli stipendi effettivi corrisposti ai direttori didattici, agli insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva