Art. 19

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[1]Art. 8, comma 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 3 e 4 legge 11 giugno 1916, n. 720; art. 1, commi 1, 2, 4 e 5, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094, e art. 37, comma 1, testo unico 5 febbraio 1928, n. 577,

[2]Per le scuole elementari facoltative, per gli asili d'infanzia, siano costituiti in enti morali o mantenuti dai Comuni, per le scuole materne, per i Regi educatori femminili e per le istituzioni integrative e sussidiarie della scuola gestite dai Comuni e dai Patronati scolastici, i contributi annui devono essere liquidati nella misura di cui al precedente art. 17 sull'importo dello stipendio, dell'indennita' di residenza e degli assegni in natura, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a L. 500; quando invece il detto ammontare non raggiunga il limite minimo di L. 500, il contributo viene commisurato su questa somma.

[3]Gli asili d'infanzia costituiti in enti morali corrispondono i contributi soltanto per i posti che siano coperti da titolari aventi diritto ad acquistare la stabilita e siano iscritti al Monte-pensioni, eccezione fatta per le iscrizioni avvenute prima del 1° gennaio 1916.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art19 · fonte su Normattiva