Art. 19
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[2]Per le scuole elementari facoltative, per gli asili d'infanzia, siano costituiti in enti morali o mantenuti dai Comuni, per le scuole materne, per i Regi educatori femminili e per le istituzioni integrative e sussidiarie della scuola gestite dai Comuni e dai Patronati scolastici, i contributi annui devono essere liquidati nella misura di cui al precedente art. 17 sull'importo dello stipendio, dell'indennita' di residenza e degli assegni in natura, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a L. 500; quando invece il detto ammontare non raggiunga il limite minimo di L. 500, il contributo viene commisurato su questa somma.
[3]Gli asili d'infanzia costituiti in enti morali corrispondono i contributi soltanto per i posti che siano coperti da titolari aventi diritto ad acquistare la stabilita e siano iscritti al Monte-pensioni, eccezione fatta per le iscrizioni avvenute prima del 1° gennaio 1916.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva