Art. 20

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[1]Art. 9, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453

[2]Per le scuole tenute da corporazioni, associazioni od enti morali a sgravio totale o parziale dello Stato o dei Comuni, nonche' per le scuole diurne non classificate gestite per delega dello Stato o dei Comuni autonomi da enti di cultura il contributo di 16 centesimi, sara' per intero a carico rispettivamente dello Strato o dei Comuni o degli enti di cultura, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei direttori e dei maestri.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art20 · fonte su Normattiva