Art. 21

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[1]Art. 12, commi 1, 2 e 4, legge 20 dicembre 1914, n. 1382 e art. 6, comma ultimo, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Durante l'aspettativa per motivi di salute e' dovuto il contributo del 16 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo.

[3]L'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art21 · fonte su Normattiva