Art. 21
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[2]Durante l'aspettativa per motivi di salute e' dovuto il contributo del 16 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo.
[3]L'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva