Art. 22
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[1]Art. 12. commi 1, 2 e 4. legge 20 dicembre 1914, n. 1382.
[2]Durante il tempo trascorso in disponibilita' i contributi degli enti e quelli personali, nella misura complessiva del 16 percento, sono liquidati sullo stipendio goduto dall'insegnante all'atto del collocamento in disponibilita', ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'insegnante soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio effettivamente corrisposto durante l'interruzione del servizio.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva