Art. 23
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[3]Sono esonerati da ogni contributo gli asili anzidetti che si valgano di insegnanti gia' iscritti al Monte-pensioni.
[4]Hanno facolta' di assoggettarvisi gli asili che non raggiungano la rendita di cui sopra.
[5]Gli insegnanti negli asili d'infanzia costituiti in ente morale e non iscritti al Monte potranno far parte dell'istituto pagando un contributo pari a 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi calcolati nei modi indicati nell'art. 19 del presente testo unico.
[6]L'iscrizione facoltativa, di cui ai precedenti commi 3° e 4°, che sia chiesta dopo il 31 dicembre 1931, potra' essere consentita soltanto per due anni antecedenti a quello della presentazione della domanda dell'ente o dell'insegnante.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva