Art. 23

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[1]Art. 10, libro III, parte I testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 13, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, e art. 35 R. decreto-logge 13 agosto 1926, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.

[2]Gli asili d'infanzia costituiti in ente morale aventi una rendita non inferiore a lire cinquemila sono soggetti al contributo complessivo del 16 per cento, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 19 e salvo il diritto di rivalsa di cui all'art. 29 del presente testo unico.

[3]Sono esonerati da ogni contributo gli asili anzidetti che si valgano di insegnanti gia' iscritti al Monte-pensioni.

[4]Hanno facolta' di assoggettarvisi gli asili che non raggiungano la rendita di cui sopra.

[5]Gli insegnanti negli asili d'infanzia costituiti in ente morale e non iscritti al Monte potranno far parte dell'istituto pagando un contributo pari a 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi calcolati nei modi indicati nell'art. 19 del presente testo unico.

[6]L'iscrizione facoltativa, di cui ai precedenti commi 3° e 4°, che sia chiesta dopo il 31 dicembre 1931, potra' essere consentita soltanto per due anni antecedenti a quello della presentazione della domanda dell'ente o dell'insegnante.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art23 · fonte su Normattiva