Art. 24
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[1]Art. 1, cornuti 1, 2, 3 e 6, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094,
[2]Dal 1° gennaio 1927 i Comuni, ed i Patronati scolastici istituiti ai termini del titolo VIII della legge 4 giugno 1911, n. 487, hanno facolta' di' iscrivere al Monte pensioni gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola, gestite dagli enti medesimi.
[3]I Comuni ed i Patronati scolastici che si avvalgano di tale facolta' possono prescrivere ai detti insegnanti l'obbligo del rilascio della quota personale di contributo dovuta per l'iscrizione al Monte pensioni.
[4]Gli insegnanti muniti del titolo di studio sopra indicato, che prestino servizio nelle istituzioni predette, gestite da Comuni o da Patronati scolastici i quali non si avvalgano della facolta' di cui sopra, potranno iscriversi al Monte pensioni pagando la quota di contributo proprio e quella dell'ente.
[5]L'iscrizione che sia chiesta tardivamente non potra' essere consentita per piu' di due anni antecedenti a quello della presentazione della domanda dell'ente o dell'insegnante.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva