Art. 25
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[1]Art. 37, comma 1, testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.
[2]Per la iscrizione delle scuole materne e dei rispettivi insegnanti, e per la liquidazione e riscossione dei relativi contributi, si applicano le disposizioni relative agli asili infantili e ai rispettivi insegnanti.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva