Art. 26

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 2, lett. b) e art. 22, comma 2, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

[2]Quando nell'ammontare degli stipendi e degli assegni su cui vanno calcolati i contributi di cui agli articoli precedenti vi siano frazioni di dieci lire, la somma che eccede le cinque lire e' calcolata per dieci lire intere, in caso diverso non e' calcolata.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art26 · fonte su Normattiva