Art. 26
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[2]Quando nell'ammontare degli stipendi e degli assegni su cui vanno calcolati i contributi di cui agli articoli precedenti vi siano frazioni di dieci lire, la somma che eccede le cinque lire e' calcolata per dieci lire intere, in caso diverso non e' calcolata.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva