Art. 27

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[1],

[2]Art. 11, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

[3]E' data facolta' all'insegnante iscritto, all'ente da cui dipende e ad altri a favore di lui, di eseguire versamenti volontari al Monte pensioni, in misura non minore di L. 6 annue, da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi del Monte pensioni, riservando il residuo 2 per cento del saggio medesimo per le relative spese di amministrazione.

[4]Il capitale per tal modo costituito verra' pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, quando il depositante, cessi per qualunque motivo dal servizio.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art27 · fonte su Normattiva