Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1],
[2]Art. 11, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[3]E' data facolta' all'insegnante iscritto, all'ente da cui dipende e ad altri a favore di lui, di eseguire versamenti volontari al Monte pensioni, in misura non minore di L. 6 annue, da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi del Monte pensioni, riservando il residuo 2 per cento del saggio medesimo per le relative spese di amministrazione.
[4]Il capitale per tal modo costituito verra' pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, quando il depositante, cessi per qualunque motivo dal servizio.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva