Art. 28
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[2]Ogni anno, nel mese di settembre, i Regi provveditorati agli studi compileranno per ciascuna provincia l'elenco dei contributi dovuti dagli enti interessati per conto proprio e dei rispettivi direttori, insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero comprendendovi anche l'indicazione dei versamenti volontari, di cui all'articolo precedente.
[3]Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.
[4]Il ruolo generale ed i ruoli suppletivi saranno rimessi alla Sezione di Regia tesoreria provinciale per la riscossione e le somme cosi raccolte saranno versate dalla tesoreria alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice del Monte pensioni la quale ne curera' l'investimento in impiego fruttifero.
[5]Per le scuole gestite dagli enti di cultura per conto dello Stato o dei Comuni autonomi, gli elenchi dei contributi nella misura complessiva del 16 per cento sono compilati dagli enti medesimi e trasmessi nel mese di gennaio dell'anno a cui si riferiscono alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, che ne curera' la riscossione mediante ruoli emessi direttamente con le norme da stabilirsi dal regolamento.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva