Art. 28

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[1]Art. 12, commi 1. 2 e 3, libro III, parte 1, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 35 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Ogni anno, nel mese di settembre, i Regi provveditorati agli studi compileranno per ciascuna provincia l'elenco dei contributi dovuti dagli enti interessati per conto proprio e dei rispettivi direttori, insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero comprendendovi anche l'indicazione dei versamenti volontari, di cui all'articolo precedente.

[3]Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

[4]Il ruolo generale ed i ruoli suppletivi saranno rimessi alla Sezione di Regia tesoreria provinciale per la riscossione e le somme cosi raccolte saranno versate dalla tesoreria alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice del Monte pensioni la quale ne curera' l'investimento in impiego fruttifero.

[5]Per le scuole gestite dagli enti di cultura per conto dello Stato o dei Comuni autonomi, gli elenchi dei contributi nella misura complessiva del 16 per cento sono compilati dagli enti medesimi e trasmessi nel mese di gennaio dell'anno a cui si riferiscono alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, che ne curera' la riscossione mediante ruoli emessi direttamente con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art28 · fonte su Normattiva