Art. 29

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[1]Art. 12, commi 4 e 5, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 15, comma 2, R. decreto 17 giugno 1923, n. 1539, e art. I

[2]R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116

[3]I contributi nella misura complessiva del 16 per cento, con la eventuale aggiunta dei versamenti volontari, saranno versati della tesoreria dello Stato, dai Regi provveditorati agli studi nel mese di luglio e dagli altri enti nel mese di aprile di ogni anno rispettivamente per le scuole da essi amministrate, salvo il diritto di rivalsa verso gli insegnanti per contributi da loro dovuti e il diritto di rivalsa verso gli altri enti interessati per le loro quote di concorso.

[4]Il pagamento del contributo complessivo del 16 per cento deve essere effettuato dagli enti anche durante il tempo nel quale le scuole siano sprovviste del titolare od abbiano un insegnante non iscritto al Monte.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art29 · fonte su Normattiva