Art. 3
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[1]Art, 2, comma 1, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 legge 20 giugno 1929, n. 1125.
[2]Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni anche nell'interesse del Monte-pensioni.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva