Art. 30
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[1]Art 13, comma 1, libro III, parte 1, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e art. 1, comama I, legge 29 marzo 1928, n 632.
[2]Se l'amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito entro il mese di aprile il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne riterra l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovra', anticipare le somme necessarie, e ne percepira' a carico degli enti medesimi l'interesse del 6 per cento dalla data del pagamento, giusta l'art. 1 della legge 29 marzo 1928, n. 632.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva