Art. 31
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[1]Art. 13, comma 2, libro III, parte I testo unico 2 gennaio 1913, n. 453
[2]Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si potra' procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva