Art. 32
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[1]Art, 1, comma 2, legge 29 marzo 1928, n. 632.
[2]Se le esattorie comunali, le ricevitorie provinciali o le tesorerie speciali fossero sprovviste di titolari, ovvero questi non avessero piu l'obbligo dell'anticipo di cui al precedente art. 30 per non avere in riscossione rendite o proventi liberi da vincoli o sufficienti, di pertinenza degli enti, sara' liquidato l'interesse del 6 per cento a carico degli enti debitori dal giorno susseguente alla scadenza del ruolo fino a quella del pagamento (incluso).
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva