Art. 33
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[1]Art. 14, commi 1 e 2, Libro III, parte I testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Tutti i contributi a carico degli asili, dei Patronati scolastici e dei Regi educatori femminili, e dei rispettivi insegnanti, saranno compresi dai Regi provveditorati agli studi negli elenchi di cui ai precedente art. 28 e dovranno essere vessati dai Comuni dove gli asili o i Patronati scolastici e gli educatori femminili si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilita' degli esattori determinati nei precedenti articoli 30, 31 e 32.
[3]I Comuni avranno, in ogni caso, diritto di rivalsa dell'intera somma pagata verso gli asili o i Patronati scolastici, i quali, se soggetti al Monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante, e, se non soggetti ai Monte, dell'intero contributo.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva