Art. 34

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[1]Art. 14, comma 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n 453.

[2]Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune per conto dell'asilo non obbligatoriamente soggetto al Monte pensioni o del Patronato scolastico o dei rispettivi insegnanti, l'amministrazione dell'asilo o del Patronato scolastico non abbia rimborsato al Comune la somma da questo pagata, il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza potra dichiarare decaduti l'asilo o il Patronato scolastico e i rispettivi insegnanti dai benefici del Monte pensioni, rimanendo agli insegnanti il diritto di ottenere dal Monte un'indennita' per una sola volta, corrispondente al valore dei contributi annuali complessivi precedentemente pagati, tanto dagli insegnanti stessi, quanto dagli asili o dai Patronati scolastici cui appartengono, cogli interessi composti al saggio uguale a quello con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art34 · fonte su Normattiva