Art. 35
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[1]Art. 14, comma 4. libro III. parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Il versamento dei contributi a carico dei Regi educatori e dei rispettivi insegnanti sara pure eseguito dai Comuni, ove quegli enti morali si trovano, salvo ai Comuni medesimi il diritto di rivalsa della intera somma pagata verso gli enti, i quali, a loro volta, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva