Art. 36

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[1]Art. 2 legge 29 marzo 1928, n. 632.

[2]G1 elenchi dei debitori morosi saranno trasmessi dai competenti uffici alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, e comprenderanno l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino all'ultimo giorno dei mesi dispari.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art36 · fonte su Normattiva