Art. 36
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[1]Art. 2 legge 29 marzo 1928, n. 632.
[2]G1 elenchi dei debitori morosi saranno trasmessi dai competenti uffici alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, e comprenderanno l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino all'ultimo giorno dei mesi dispari.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva