Art. 39

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[1]Art. 12, commi 1 e 3, legge 20 dicembre 1914, n. 1382, e art. 2, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato con diritto a percezione dello stipendio.

[3]Il tempo trascorso dagli insegnanti in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilita' e' calcolato per intero agli effetti della pensione o della indennita'.

[4]Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' calcolato.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art39 · fonte su Normattiva