Art. 40
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[1]Art. 12, comma 3, libro III, parte 1, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Agli effetti del presente testo unico si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei Regi educatori femminili, anche in diverse Provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari o negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed iscritti al Monte pensioni.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva