Art. 40

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[1]Art. 12, comma 3, libro III, parte 1, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

[2]Agli effetti del presente testo unico si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei Regi educatori femminili, anche in diverse Provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari o negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed iscritti al Monte pensioni.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art40 · fonte su Normattiva