Art. 41

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[1]Art. 2, comma 1, R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259, e art. 1, commi 1, 2 e 3, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Sono cumulabili col servizio indicato al precedente articolo 40;

  • a)i servizi di ruolo prestati nelle scuole primarie all'estero pareggiate a termini del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259, nonche' i servizi prestati nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola di cui all'art. 24 del presente testo unico, a condizione che durante i servizi medesimi gli insegnanti siano stati iscritti al Monte-pensioni;
  • b)il servizio prestato nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia delle colonie con le condizioni che saranno stabilite dal decreto Reale di cui all'art. 130 del presente testo unico.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art41 · fonte su Normattiva