Art. 42

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[1]Art. 33, commi 2 e 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 433, art. 17 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094, e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661.

[2]Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennita' da conferirsi all'insegnante, od a chi per esso, si computano anche quelli prestati alla dipendenza dello Stato negli uffici di istitutore nei convitti nazionali, di ispettore scolastico, di direttore dei Regi educatori femminili od in altri, sempre pero' nella carriera dell'educazione elementare e dell'insegnamento di qualsiasi grado, e quelli di ruolo comunque resi alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale o nel ruolo del personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

[3]Tale cumulo e' ammesso anche quando il pensionando cessi dal servizio attivo alla dipendenza dello Stato in una delle qualita' specificate nel comma precedente.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art42 · fonte su Normattiva