Art. 43

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[1]Art. 50, commi 1 e 9, e art. 51 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679 convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

[2]Sono cumulabili agli effetti dell'indennita' o della pensione i servizi successivamente prestati con iscrizione al Monte-pensioni ed agli altri istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

[3]Nei casi di cui al precedente comma se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad uno o piu' degli altri istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, abbiano gia' conseguito l'indennita' o la pensione da parte di uno o piu' degli istituti predetti, il cumulo dei servizi prestati con iscrizione al Monte-pensioni non puo' essere concesso se non siasi rinunziato al godimento della pensione gia' conferita e non siano state rimborsate all'istituto che ha conferito l'indennita' o la pensione le somme gia' percepite con i relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennita', in vigore per l'istituto stesso.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art43 · fonte su Normattiva