Art. 44

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[1]Art. 3 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Sara' calcolato utile il servizio militare prestato dagli insegnanti purche' paghino il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi, nella misura prescritta per gl'insegnanti in servizio alla data di presentazione della relativa domanda.

[3]Il contributo sara' commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti alla data di assunzione o riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare.

[4]Gli insegnanti assunti in servizio dopo il 1° luglio 1926 e quelli che, avendo insegnato precedentemente; non si trovavano in servizio a tale data e vi siano riassunti posteriormente, debbono presentare domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio.

[5]L'ammontare complessivo dei contributi puo' essere versato in unica soluzione entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versarsi, oppure ratealmente, in un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti utili, ed in ogni caso mai superiore a dieci anni, con gli interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennita' in vigore alla data della presentazione della domanda.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art44 · fonte su Normattiva